agevolazione per trasferimenti
di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati
c.m. 26.01. 2001, n. 6/E
È
stato chiesto se possa applicarsi l'agevolazione prevista dall'articolo 33, c. 3,
L. 23.12.2000, n. 388 (imposta di registro dell'1% e imposte ipotecaria
e catastale in misura fissa) al trasferimento di un'area
edificabile compresa in un piano urbanistico particolareggiato di per sé
autonomamente usufruibile sul piano edificatorio, benché lo sfruttamento
avvenga poi unitamente ad altre aree per la consistenza del fabbricato
erigendo.
Nella
circolare 03.01.2001, n. 1, si è
precisato che l'utilizzazione edificatoria dell'area (già in possesso
dell'acquirente) si pone come condizione per fruire dell'agevolazione.
Ne
consegue che l'aliquota dell'1% è applicabile ai soli trasferimenti di
immobili, ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati,
che siano funzionali all'utilizzazione edificatoria dell'area stessa.
Nel
confermare tale interpretazione, si precisa che oggetto del trasferimento
agevolato può essere sia un fabbricato che un terreno, purché il trasferimento
stesso sia funzionale alla utilizzazione edificatoria dell'area già in possesso
dell'acquirente, valga cioè a rimuovere un ostacolo alla edificabilità
dell'area stessa.
A
titolo esemplificativo si riportano alcune ipotesi:
a) un
soggetto acquista un terreno (o un fabbricato, magari da demolire), al fine di
"rendere edificabile" un'area già posseduta che, per motivi vari (es.
superficie inferiore a quella minima prevista dal piano particolareggiato per
l'edificabilità), non è suscettibile di edificazione. In tal caso
l'agevolazione spetta, anche se l'immobile oggetto di trasferimento fosse di
per sé edificabile in capo al venditore;
b) un
soggetto in possesso di un'area acquista un terreno compreso in un piano
particolareggiato. In tal caso l'agevolazione non spetta in quanto manca una
delle condizioni per fruire del beneficio, vale a dire la funzionalità
dell'acquisto all'utilizzazione edificatoria di un'area già posseduta.
Infine,
si rammenta che per usufruire delle agevolazioni è altresì necessario che gli
immobili trasferiti e l'area già in possesso dell'acquirente siano compresi in
piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente
approvati.
In
proposito si precisa che il piano particolareggiato acquista rilievo a
decorrere dalla data in cui risulta approvato dal competente organo
amministrativo; quando, invece, il piano particolareggiato costituisce oggetto
di apposita convenzione tra il comune e il costruttore, è sufficiente la
sottoscrizione della convenzione stessa.