agevolazione per trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati


 

c.m. 26.01. 2001, n. 6/E

 

È stato chiesto se possa applicarsi l'agevolazione prevista dall'articolo 33, c. 3, L. 23.12.2000, n. 388 (imposta di registro dell'1% e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) al trasferimento di un'area edificabile compresa in un piano urbanistico particolareggiato di per sé autonomamente usufruibile sul piano edificatorio, benché lo sfruttamento avvenga poi unitamente ad altre aree per la consistenza del fabbricato erigendo.

 

Nella circolare 03.01.2001, n. 1,  si è precisato che l'utilizzazione edificatoria dell'area (già in possesso dell'acquirente) si pone come condizione per fruire dell'agevolazione.

Ne consegue che l'aliquota dell'1% è applicabile ai soli trasferimenti di immobili, ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, che siano funzionali all'utilizzazione edificatoria dell'area stessa.

 

Nel confermare tale interpretazione, si precisa che oggetto del trasferimento agevolato può essere sia un fabbricato che un terreno, purché il trasferimento stesso sia funzionale alla utilizzazione edificatoria dell'area già in possesso dell'acquirente, valga cioè a rimuovere un ostacolo alla edificabilità dell'area stessa.

 

A titolo esemplificativo si riportano alcune ipotesi:

 

a) un soggetto acquista un terreno (o un fabbricato, magari da demolire), al fine di "rendere edificabile" un'area già posseduta che, per motivi vari (es. superficie inferiore a quella minima prevista dal piano particolareggiato per l'edificabilità), non è suscettibile di edificazione. In tal caso l'agevolazione spetta, anche se l'immobile oggetto di trasferimento fosse di per sé edificabile in capo al venditore;

 

b) un soggetto in possesso di un'area acquista un terreno compreso in un piano particolareggiato. In tal caso l'agevolazione non spetta in quanto manca una delle condizioni per fruire del beneficio, vale a dire la funzionalità dell'acquisto all'utilizzazione edificatoria di un'area già posseduta.

 

Infine, si rammenta che per usufruire delle agevolazioni è altresì necessario che gli immobili trasferiti e l'area già in possesso dell'acquirente siano compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati.

 

In proposito si precisa che il piano particolareggiato acquista rilievo a decorrere dalla data in cui risulta approvato dal competente organo amministrativo; quando, invece, il piano particolareggiato costituisce oggetto di apposita convenzione tra il comune e il costruttore, è sufficiente la sottoscrizione della convenzione stessa.